CPIA CROTONE

Organi Collegiali

 

 

ORGANI COLLEGIALI

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori.
Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) e le loro componenti vengono elette da tutti i membri della categoria di appartenenza: gli studenti che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri studenti, i docenti dai docenti, i rappresentanti del personale ATA dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 

Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali, la cui funzione è diversa secondo i livelli di collocazione:

  • è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di livello);
  • è deliberativa ai livelli superiori (collegio dei docenti/consiglio di istituto).

Organi collegiali del  CPIA di Crotone

I Centri per l’istruzione degli adulti costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui al Titolo I del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, con gli specifici adattamenti indicati dal D.P.R. 263/2012 e di seguito riportati:

CONSIGLIO DI LIVELLO

Il Consiglio di livello  è composto dai docenti del gruppo di livello e da tre studenti eletti dal relativo gruppo.  L’elezione dei rappresentanti degli studenti si svolge annualmente. Il consiglio si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell’attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.

   CONSIGLIO D’ISTITUTO

La rappresentanza dei genitori nel consiglio d’istituto e nella giunta esecutiva del CPIA  è sostituita con la rappresentanza degli studenti. Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, studenti e personale amministrativo. Nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docenti, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 studenti, il dirigente; nelle istituzioni con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 studenti. 
Le elezioni per il consigli di istituto si svolgono ogni triennio. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

COLLEGIO DOCENTI

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere dell’organo.
 Il collegio può essere articolato in sezioni funzionali alla specificità dell’assetto organizzativo e didattico del Centro, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere. Il collegio elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, assicurando la rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di docenti in servizio nei centri. 

                                                                                                    

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2021/22 

Cognome e nome

Componente

LONGO MARIA ROSARIA

Dirigente Scolastica

Consigliere

CRUDO FRANCESCO

Studente

Presidente

ARCURI MARIO

Studente

Vice presidente

ASSISI VITTORIA 

Studente

Consigliere

KHAN ASAD

Studente

Consigliere

SCERRA ELISABETTA

Studente

Consigliere

TRAORE AMINATA

Studente

Consigliere

GERMINARA CHIARA

Docente

Consigliere

PACENZA CATERINA

Docente

Consigliere

PALMIERI FRANCESCO

Docente

Consigliere

PERZIANO ETTORE

Docente

Consigliere

TESORIERE GIUSEPPE

Docente

Consigliere

VILLIRILLO MARIELLA

Docente

Consigliere

PERRI ANNA

Personale ATA

Consigliere

 

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI A.S. 2021/2022

DIRIGENTE SCOLASTICA

MARIA ROSARIA LONGO

                                                                   DOCENTI PERCORSI DI PRIMO LIVELLO

COGNOME NOME

 

COGNOME NOME

 

ASTERITI PAOLO (SEDE CC)

 

MARASCO PASQUALINO (SEDE CC)

 

CHIMENTI MARILENA

 

PALETTA ANNA MARIA

 

COSENTINO MARIA LUIGIA

 

PALMIERI FRANCESCO

 

DE LUCIA LUMENO FRANCESCO

 

PERZIANO ETTORE (SEDE CC)

 

DILETTO NUNZIA

 

PICARIELLO AMALIA

 

GERMINARA CHIARA

 

PUGLIESE ANNA MARIA VITTORIA

 

GIGLIOTTI GIOVANNI

 

SCIDA DOMENICA ANNUNZIATA (SEDE CC)

 

IERARDI GRAZIA DOMENICA

 

STIGLIANO GIUSEPPINA

 

MAFFEI CAROLINA

 

TALLARICO LOREDANA

 

MANTIONE GIUSEPPINA

 

VARIPAPA VINCENZO

 

                                                               DOCENTI PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE

COGNOME NOME

 

COGNOME NOME

 

BARBIERI SERAFINA (SEDE CC)

 

SISCA EUGENIA (SEDE CC)

 

MACRI’ DONATELLA

 

TESORIERE GIUSEPPE

 

PACENZA CATERINA

 

VILLIRILLO MARIELLA

 

PRECONE GIOVANNA

 

VRENNA GIUSEPPE

 

PUGLIESE ANTONELLA

 

 

 

 

 

ORGANO DI GARANZIA

 

L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha compiti legati all’ambito disciplinare e legato all’applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria.

Nello specifico compete all’Organo di Garanzia:

  • decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
  • decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

La normativa
L’organo di garanzia è stato introdotto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5). Nello specifico:

  1. D.PR. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07
    Art. 5 (Impugnazioni)
    1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
    2. L’organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
    3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.